Classificazione vini

In ambito europeo i vini vengono classificati in due categorie:

    1. Vini da tavola prodotti nella Comunità Europea ottenuti da uve non sottoposte ad una particolare disciplina di produzione
    2. Vini di qualità prodotti in Regioni Determinate (VQPRD) nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione

I Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD) sono suddivisi nelle seguenti sottocategorie:

  • Vini liquorosi di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VLQPRD)
  • Vini Spumanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VSQPRD)
  • Vini Frizzanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VFQPRD)

In ambito nazionale, con l’emanazione della Legge del 10 febbraio del 1992 n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini”, viene regolamentata la classificazione dei vini, la quale subentrando alla precedente norma, D.P.R. del 12 luglio 1963, n. 930, ha acquisito, al contempo, la normativa comunitaria.
La legge identifica i vini in una scala qualitativa consentendo l’identificazione dei vini migliori:

  • Vini da Tavola: si tratta di vini con meno vincoli produttivi, che possono essere il risultato di un uvaggio oppure di un taglio, con uve o vini provenienti da diverse zone geografiche, da varietà differenti e da vendemmie differenti
  • Vini da tavola a indicazioni geografica tipica (IGT)
  • Vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) a cui afferiscono le seguenti menzioni:
    1. Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)
    2. Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)
    3. Vino Liquoroso di Qualità Prodotto in Regione Determinata (VLQPRD)
    4. Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata (VSQPRD)
    5. Vino Frizzante di Qualità Prodotto in Regione Determinata (VFQPRD)

L’art. 1 della legge sopra citata, recita che per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente pedoclimatico; mentre l’art. 2 indica che per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
Ogni vino, DOC o DOCG, ha un disciplinare di produzione ( più circostanziato di quello previsto per gli IGT) che consiste in un insieme di norme che indicano i vitigni dai quali devono provenire, la zona di produzione, le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, la resa massima di uva per ettaro, la gradazione alcolica minima naturale dell’uva, colore, sapore, odore, grado alcolico minimo complessivo, acidità del vino al consumo ed eventuale periodo d’invecchiamento. I vini DOC che presentano caratteristiche organolettiche molto pregiate possono diventare DOCG dopo almeno 5 anni.