Il Talento

Il Talento è un marchio di cui oggi è titolare il Ministero delle Politiche Agricole.

Il logo facilmente riconoscibile raffigura il simbolo stilizzato del “pupitre” cioè il cavalletto di legno sul quale vengono deposte le bottiglie rovesciate, durante una delle fasi di produzione dello spumante.

Perché esiste questo marchio? La legislazione carente e poco chiara, autorizza qualsiasi vino che superi una pressione di 3 atmosfere di fregiarsi in etichetta del termine “spumante” indipendentemente dal metodo di vinificazione utilizzato. Il risultato è avere sullo stesso piano produzioni di qualità diverse, creando confusione fra i consumatori. Nel 1996 l’Istituto Talento Metodo Classico (ex Istituto Italiano Metodo Champenois) registrò il marchio al fine di identificare, tutelare e promuovere gli spumanti italiani di qualità. L’uso era esclusivo dei propri associati.

Successivamente con il DM del 30 dicembre 2004 (GU n. 12 del 17.01.2005), l’Istituto rinunciò espressamente ai diritti di esclusività e perciò oggi tale menzione è utilizzabile per tutte le produzioni di spumante italiano elaborato con il metodo classico e a determinate condizioni.

Quali condizioni?

  • Gli spumanti devono essere prodotti secondo il Metodo Classico;
  • Nell’elaborazione, con il tradizionale metodo classico, deve essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in bottiglia sui propri lieviti di almeno 15 mesi;
  • Le uve devono appartenere esclusivamente alle varietà Pinot Nero, Pinot Bianco e Chardonnay, da potersi utilizzare sia singolarmente che in maniera congiunta;
  • Per i Vini Spumanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VSQPRD) devono essere rispettate tutte le condizioni di cui ai rispettivi disciplinari;
  • Per i vini Spumanti di Qualità (VSQ) le uve devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini DOCG e DOC in particolare nel rispetto delle condizioni di coltivazione, di resa delle uve in ettari e di titolo alcolometrico naturale delle uve stabilite dai relativi disciplinari di produzione.

Esistono eccezioni? Il 15.09.2004 il Consorzio per la Tutela del Franciacorta tenendo conto della rinomanza acquisita dalla DOCG a livello nazionale ed internazionale ha richiesto in considerazione dell’art. 30 del Regolamento CE n. 753 del 29.04.2002 una deroga. Pertanto il Consorzio può indicare in etichetta il solo nome della regione “Franciacorta”, omettere le altre menzioni specifiche “DOCG” o VSQPRD e non utilizzare quella del “Talento”.